Rischi catastrofali: obbligatoria la sottoscrizione della polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025


La legge 30 dicembre 2023 n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per “i danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

Questo obbligo riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile.

Più in particolare, l’articolo 2195 del Codice civile, afferma che sono obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese tutti coloro che esercitano:

1) un’attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto via terra, acqua o aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L’obbligo di assicurazione in questione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 mentre sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.  

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:

  1. terreni e fabbricati;
  2. impianti e macchinari;
  3. attrezzature industriali e commerciali.

Nonostante il comma 101 della legge in oggetto faccia espresso riferimento allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, si ritiene che tale richiamo serva esclusivamente ad individuare puntualmente le immobilizzazioni a cui dare copertura assicurativa, sicché l’obbligo riguarda tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato. Con riguardo all’estensione della copertura assicurativa, il comma 101 specifica che rientrano tra gli eventi catastrofali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il comma 104 consente, altresì, che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15 per cento del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Da ciò ne deriva che al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi. L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15

La norma descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:

  1. terreni;
  2. fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  3. tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  4. macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il decreto specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni sopra menzionate direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo.

L’articolo 3 del decreto fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, specificando che devono essere considerate come “singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione”. 

E tale ultima specifica assume rilievo fondamentale per l’applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro. L’articolo 3 dispone, inoltre che i beni assicurati si debbano trovare in area “individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma”. Così come previsto per le alluvioni, anche in caso di terremoto, verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

L’articolo 3, infine, descrive con precisione anche il fenomeno delle frane, disponendo anche in questo caso che vengano considerate unico evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Il quadro normativo in commento non ricomprende gli incendi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, sicché i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l’incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell’evento catastrofale assicurato.

Da ultimo, risulta particolarmente interessante quanto contenuto nell’articolo 6 del decreto in tema di franchigia.

L’articolo 6 dispone che, sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera tale valore, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.



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