All’improvviso le imprese italiane si sono svegliate con un impegno economico in più, quello di proteggersi dai rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025. In verità di questa necessità si discute da quando l’ultimo Governo Monti ha avvertito gli italiani circa la necessità che si pagassero da sé gli effetti di eventi climatici improvvisi essendo impossibile per lo Stato pagare per tutti. Sebbene in sordina, questo argomento è rimasto in discussione sin alla legge di conversione del DL Milleproroghe di questo anno che assorbe le indicazioni dell’ultima legge di Bilancio e fa slittare l’obbligo di dotarsi di una polizza contro gli eventi catastrofali entro il prossimo 31 marzo 2025.
Chi è obbligato quindi?
L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Chi è escluso?
Le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Quali beni deve coprire la polizza assicurativa?
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile e cioè in altre parole beni iscritti in Bilancio alle voci “Terreni e Fabbricati”, “Impianti e macchinari” ed “Attrezzature industriali e commerciali”.
Attenzione che il riferimento a questi parametri di legge si applica a tutte le imprese, sia a quelle che redigono il bilancio secondo il dettato dell’articolo 2424 del codice civile, sia a quelle che non sono tenute a farlo per legge e quindi il richiamo a quell’articolo ha solo la funzione di definire a quali beni si deve applicare la copertura assicurativa e a quali no. Così di conseguenza l’articolo 1-bis, comma 2, introdotto in sede referente, specifica che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze, stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia, per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega (e cioè anche per i beni in leasing o in locazione).
Viene evidenziato che secondo la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di bilancio per il 2024, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Come comportarsi di conseguenza?
È opportuno ed anche urgente ricercare tra i propri assicuratori di fiducia le opzioni assicurative più adeguate fermo restando che l’obbligo si estende alla casistica che abbiamo citato in precedenza – terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature – e che ovviamente è impossibile stimare un costo annuo uguale per tutti perché un conto sarà assicurare un immobile ed un altro sarà assicurare un impianto.
Certo lascia perplessi sia che la scelta ricada solo sulle imprese iscritte al Registro delle Imprese, mentre molte altre attività economiche sono svolte da soggetti che non lo sono, quanto anche il fatto che questa limitazione esclude comparti del settore professionale, come quello medico, che fa uso di impiantistica di valore rilevante e che poteva essere considerata dalla normativa.
Sicuramente si tratterà però di un costo in più per le imprese e questo andrà considerato, assieme ai tanti altri, per coloro i quali iniziano una nuova attività produttiva.
*Dottore Commercialista – Revisore Legale
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