Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative sull’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per gli amministratori di società di comunicare il proprio domicilio digitale, la Pec – posta elettronica certificata, al Registro delle Imprese. Tale obbligo rientra nel quadro delle misure volte a garantire maggiore trasparenza e digitalizzazione nelle comunicazioni tra le imprese e il sistema camerale.
Dal punto di vista operativo, le imprese costituite dal primo gennaio 2025 dovranno adempiere all’obbligo contestualmente alla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre per quelle già esistenti è stato concesso un termine di adeguamento fino al 30 giugno 2025. Ogni amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC, che non potrà coincidere con quello della società.
L’obbligo si estende a tutti gli amministratori, indipendentemente dalla forma dell’organo di gestione: ciò significa che, in caso di Consiglio di amministrazione, ogni singolo consigliere dovrà disporre di una propria PEC e comunicarla al Registro delle Imprese.
Anche i liquidatori, pur assumendo un ruolo diverso rispetto agli amministratori ordinari, sono soggetti all’obbligo, in quanto titolari della gestione della fase di scioglimento e cessazione dell’attività societaria.
La Camera di Commercio competente, in caso di presentazione di una domanda di iscrizione o di nomina di un amministratore priva della comunicazione della relativa PEC, è tenuta a sospendere l’istruttoria, concedendo un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Qualora l’impresa non ottemperi entro questo termine, la domanda sarà rigettata.
A ciò si aggiunge la possibile applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del Codice Civile, con importi che vanno da 103 a 1.032 euro, ridotti a un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine. L’bbligo rientra nel più generale quadro di doveri informativi previsti per le imprese e per gli amministratori, la cui violazione comporta le conseguenze tipiche delle omissioni in materia di comunicazioni al Registro delle Imprese.
Le società dovranno assicurarsi che ogni amministratore disponga di un domicilio digitale attivo e che sia registrato correttamente presso la Camera di Commercio competente. Per coloro che ricoprono incarichi in più società, sarà possibile utilizzare il medesimo indirizzo PEC per tutte le imprese di cui si è amministratori, oppure scegliere di adottare indirizzi diversi per ciascuna società. Resta invece preclusa la possibilità di utilizzare l’indirizzo PEC della società anche per l’amministratore, poiché ciò vanificherebbe la finalità della norma, che mira a garantire la possibilità di contattare direttamente la persona fisica.
In definitiva, questa novità normativa introduce un ulteriore tassello nel percorso di digitalizzazione e trasparenza delle imprese italiane, con l’intento di rendere più efficiente la comunicazione tra le autorità e chi ha effettivi poteri decisionali all’interno delle società. Se da un lato rappresenta un nuovo onere burocratico per gli amministratori, dall’altro offre una maggiore certezza e affidabilità nei rapporti giuridici e commerciali.
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