Nuova incombenza. Le aziende non in regola potrebbero non accedere ad agevolazioni o contributi pubblici. Confindustria chiede una proroga di tre mesi
Mancano ormai pochi giorni all’entrata in vigore del nuovo obbligo che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di un’apposita copertura assicurativa.
Le aziende avranno tempo fino al prossimo 31 marzo per mettersi in regola. Troppo poco per Confindustria che, con un’intervista rilasciata dal vicepresidente Angelo Camilli a Il Sole 24 Ore, ha chiesto un rinvio di altri tre mesi per l’entrata in vigore della norma.
Camilli ha evidenziato «l’esistenza di troppi aspetti ancora da chiarire» con il rischio che le aziende si trovino «a pagare premi esosi, fino a decine di migliaia di euro anche per le realtà piccole, se situate in regioni più esposte alla calamità». Questo obbligo, ha spiegato «comporterà sicuramente maggiori oneri per le aziende, al quale però deve corrispondere un maggiore impegno dello Stato in termini di prevenzione. Altrimenti si tratterà solo di una tassa aggiuntiva sulle imprese che, però, non risolverà le cause della fragilità del nostro territorio».
Si tratta di una polizza obbligatoria: ma cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Quindi le imprese inadempienti potrebbero non accedere ad agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, se si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.
Della questione si è parlato anche mercoledì mattina al corso di aggiornamento organizzato da Confedilizia dedicato agli amministratori di condominio e promosso dagli ordini biellesi degli Ingegneri, degli Architetti, degli Avvocati e dal collegio dei Geometri. A parlare diffusamente della questione è stato Edoardo Gilardino, consulente assicurativo e finanziario di Biella , che ha illustrato il contenuto della normativa. Ha ricordato quali sono i rischi da rischi da assicurare: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza deve coprire i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, mentre le merci non rientrano nell’obbligo assicurativo.
La polizza catastrofale “Cat Nat” è obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro imprese: le attività commerciali, le imprese italiane e quelle estere con una sede operativa stabile in Italia. Sono esentate le società agricole, i condomìni, i liberi professionisti (se non sono costituiti in società iscritte al registro), i beni immobili gravati da abuso edilizio, le tensostrutture, boschi e giardini, argini, dighe e bacini artificiali.
I condomìni per loro natura non sono obbligati a stipulare una polizza Cat Nat, ma lo è l’azienda che affitta la sua sede in una proprietà condominiale. Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale pubblicata a dicembre 2024, «in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria».
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