Le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026. Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni. Questo, stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che rinvia il termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che era fissato al prossimo lunedì, 31 marzo 2025.
La possibilità di un rinvio dell’obbligo era già stata valutata nell’ambito della conversione del DL “Bollette”, attraverso un emendamento poi dichiarato inammissibile.
Le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., che siano, micro, piccole o medie hanno ancora tempo per stipulare le polizze a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
La proroga era stata richiesta da più parti ed è stata motivata dal fatto che le imprese obbligate sono, per il 95% del totale, microimprese e che i tempi per la stipula dell’assicurazione, ove il termine fosse stato quello originario, sarebbero stati troppo stretti per consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato.
Inoltre, molti sono i dubbi applicativi che sono sorti nell’interpretazione delle disposizioni.
Sotto il profilo soggettivo, tra le altre criticità, non è chiaro se siano tenuti a stipulare le polizze in oggetto tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese o soltanto quelli propriamente qualificabili come “imprese” (con esclusione, tra l’altro, delle società tra professionisti; si veda “Obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le STP con dubbi” del 24 marzo 2025); dal punto di vista dei beni per i quali occorre provvedere a una copertura, poi, sembra che l’imprenditore sia tenuto ad assicurare anche quelli che conduce in locazione (così si intende l’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 conv. L. 189/2024), anche se ciò si traduce in un vantaggio per il proprietario (si veda “Per gli immobili locati obbligo di polizza catastrofale incerto” dell’11 marzo 2025).
Qualche spunto per interpretare le norme dubbie è giunto, nel frattempo, da ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che ha diffuso alcune FAQ sulle polizze di prossima stipula. Si tratta, in ogni caso, di indicazioni che non provengono dal legislatore e che, pertanto, costituiscono una “proposta” interpretativa.
Tra gli altri interrogativi, ANIA si chiede se l’attività di B&B, svolta all’interno della dimora abituale del gestore e che occupa solo una parte della superficie totale, rientri nell’obbligo in questione. Secondo l’Associazione, se l’attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi, limitatamente alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Analogo ragionamento dovrebbe valere per gli immobili in cui il proprietario abita e svolge la propria attività di impresa.
ANIA esclude, poi, che la polizza debba coprire i danni ai fabbricati in costruzione, posto che questi non sono espressamente inclusi tra i beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria dalla L. 213/2023, che si riferisce a quelli di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. e neppure sono menzionati dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) del DM n. 18/2025.
Per le grandi imprese il termine resta il 31 marzo
Per le grandi imprese, il termine resta fermo al 31 marzo, ma per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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