Il passaggio delle detrazioni per ristrutturazione agli eredi è possibile, ma in specifici casi e in determinate condizioni. A fare il punto della situazione è il Fisco, rispondendo alla domanda presentata da una contribuente. In particolare, è stato chiesto se, in caso di decesso di chi ha sostenuto e portato in detrazione delle spese per alcuni lavori di ristrutturazione sul proprio appartamento, la persona che continua ad abitare nell’immobile, ma rinuncia all’eredità, può comunque fruire degli ultimi anni della detrazione.
Nel dettaglio, a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Nel 2019 mio padre ha sostenuto e portato in detrazione delle spese per alcuni lavori di ristrutturazione sul proprio appartamento nel quale abitava con mia madre. A seguito del decesso di mio padre, mia madre ha rinunciato all’eredità. Può fruire degli ultimi anni della detrazione considerando che abita nell’appartamento?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che, “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Questo significa che la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Il Fisco ha però sottolineato anche che il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, che rinuncia all’eredità non può fruire delle residue quote di detrazione. Questo perché viene meno la condizione di erede.
Non solo. In questo caso, ha precisato il Fisco, “neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene (circolare n. 17/2023)”.
Bonus ristrutturazione, a chi spetta
Si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).
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