Con la risposta n. 99 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti circa l’inclusione in PIR o in PIR alternativi di investimenti effettuati tramite una piattaforma di crowdfunding.
Si ricorda che l’art. 1 c. 100 – 114 L. 232/2016 prevede un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (c.d. investimenti qualificati) operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (c.d. PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste dalla normativa (vincoli e divieti di investimento).
La costituzione del PIR avviene attraverso:
- l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- l’apertura di un rapporto di gestione di portafoglio esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- l’apertura di un altro stabile rapporto con un intermediario abilitato esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti i requisiti di investimento richiesti dalle norme (in tal caso non è richiesta l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazioni tra i soggetti abilitati all’applicazione di detto regime fiscale).
Nel caso di specie, la società istante è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come PMI innovativa e opera in qualità di fornitore di servizi di crowdfunding tramite un’apposita piattaforma.
Mediante i servizi offerti dalla piattaforma di crowdfunding, gli investitori c.d. crowdfunders persone fisiche o società di capitali, possono sottoscrivere investimenti immobiliari.
In particolare, la società istante evidenzia che le offerte di investimento, le cui somme raccolte presso gli investitori sono destinate allo sviluppo di una specifica operazione immobiliare, si articolano in quattro tipologie:
1) investimento in equity crowdfunding diretto;
2) investimento in equity crowdfunding tramite una società veicolo;
3) investimento mediante sottoscrizione da parte dell’investitore di uno strumento finanziario partecipativo tramite una società “titolare di progetto”;
4) investimento in lending crowdfunding, con la sottoscrizione di un contratto di prestito tra il crowdfunder e la società che riceve il finanziamento
La società chiede se i suddetti investimenti possano essere inclusi in un PIR alternativo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- per gli investimenti in equity crowdfunding diretto, le quote di partecipazione possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR;
- per gli investimenti tramite una società veicolo, secondo quanto rappresentato in istanza, la non si tratta di investimenti qualificati;
- per gli investimenti tramite una società “titolare di progetto”, le quote possono rientrare tra gli investimenti qualificati da destinare ad un PIR Alternativo a condizione che non costituiscano strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati emessi al fine di allineare gli interessi dei manager a quelli degli investitori;
- per gli investimenti in lending crowdfunding, non essendo l’istante un soggetto iscritto all’albo degli intermediari finanziari né un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia e, dunque, non essendo rispettata la condizione prevista dall’art. 44 c. 1 lett. dbis DPR 917/86 non è possibile includere tali prestiti nei PIR alternativi.
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