Polizza rischi catastrofali, onere o opportunità?


di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Per quanto il termine per la stipula dell’apposita polizza per i rischi catastrofali sia stato posticipato in zona cesarini al 31 dicembre 2025, la problematica dell’assicurazione obbligatoria contro questa tipologia di rischi resta di grande attualità. Come noto, il termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2024 dalla Legge di bilancio per il 2023 per la stipula dell’assicurazione sui beni strumentali, è stato differito una prima volta al 31 marzo 2025 dall’articolo 13 del decreto-legge n. 202 del 2024 (cd. Milleproroghe) per poi essere fissato con l’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, al 31 dicembre 2025 per microimprese, piccole imprese e imprese di medie dimensioni. Mentre è stato confermato al 31 marzo 2025 per le grandi imprese, seppure con 90 giorni di tolleranza.

Resta fermo, invece, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (tutte) il termine del 31 dicembre 2025 per adempiere all’obbligo assicurativo, già fissato dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto-legge n. 202 del 2024.

La norma non coinvolge i liberi professionisti ma solo le imprese iscritte al registro delle Imprese e, dunque, le STP-società tra professionisti, le società tra avvocati, le società di ingegneria, le Srl che svolgono attività odontoiatrica nonché le società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo.

La mancata stipula della polizza non comporta sanazioni dirette ma solo la sanzione “indiretta” che consiste nel “tener conto” del mancato assolvimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Nonostante la norma sia stata introdotta dalla oramai datata legge di Bilancio 2023 non mancano incertezze sulla sua concreta applicazione.

A queste, soprattutto per le società che svolgono attività professionale, si aggiungono perplessità di metodo posto che non si vede quale possa essere la differenza in termini sostanziali tra una STP iscritta al registro delle imprese con obbligo assicurativo e l’associazione tra professionisti non iscritta al registro delle imprese.

Senonché, il problema concreto sembra confinato nell’ambito di quelle attività professionali svolte sotto forma di impresa che si avvalgono di impianti e strumentazione per lo svolgimento dell’attività (come talune professioni sanitarie) dal momento che l’ordinaria dotazione strumentale della maggior parte delle attività professionali svolte in forma d’impresa è esclusa dall’obbligo assicurativo.

È evidente che la disposizione si basa su plurime esigenze concrete:

  • evitare che in caso di interruzione dell’attività per sismi, frane, inondazioni, alluvioni, esondazioni l’impresa da un lato a l’economia tutta dall’altro siano messe in ginocchio
  • evitare che a seguito di tali eventi catastrofici lo stato debba intervenire con esborsi finanziari di sostegno alle imprese danneggiate.

Dunque, non può non convenirsi che si tratta di una norma la cui ratio è senz’altro condivisibile ma, come spesso succede, l’applicazione pratica si presta per talune fattispecie a osservazioni critiche ancorché circoscritte.

La disposizione è rivolta indistintamente a tutte le imprese che posseggono (taluni) beni strumentali, anche quelle che oggettivamente per ubicazione sul territorio il rischio catastrofale è pressoché nullo.

Ebbene, è innegabile che quanto meno le STP e più in generale le imprese che svolgono attività di sola erogazione di servizi con utilizzo di strumentazione esclusa dall’obbligo, sono fuori dall’adempimento. D’altronde, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, sono passati sotto la piaga del COVID ma hanno continuato, magari lavorando da casa, a garantire prestazioni, adempimenti e rispetto delle scadenze dal momento che trattandosi di attività “concettuali” con limitato impiego di strumentazione (computer e stampanti e collegamenti in cloud per l’archiviazione dei dati) hanno comunque portato avanti il proprio lavoro. Infatti, tale strumentazione non è compresa nell’obbligo assicurativo.

Inoltre, va sottolineato che i rischi catastrofali dal punto di vista statistico graziano alcune (poche, in verità) aree del nostro paese (ad esempio il Salento, zona sismica 4, dove i corsi d’acqua sono sostanzialmente assenti. Non v’è dubbio che il premio in questi casi dovrebbe essere più contenuto rispetto ad altre aree del paese ma potrebbe risultare comunque percepito come il solito balzello.

In ogni caso, c’è una categoria di imprese che non ha di che lamentarsi: le compagnie assicurative che faranno cassa e l’Erario visto che la polizza è soggetto all’imposta sulle assicurazioni!

 

La ratio dell’obbligo assicurativo

L’obiettivo della norma è quelle di tutelare:

  • da un lato le imprese che a seguito dell’evento catastrofale potrebbero subire danni economici di lunga durata con interruzione o rallentamento del processo produttivo
  • dall’altro l’Erario che, in queste occasioni, , è chiamato a supportare le imprese danneggiate.

 

I rischi assicurabili

Per eventi calamitosi e catastrofali per i quali è obbligatoria la stipula dell’assicurazione s’intendono:

  • i sismi
  • le alluvioni
  • le frane
  • le inondazioni
  • le esondazioni.

 

I rischi non assicurabili con la polizza catastrofale

Non sono compresi nell’obbligo assicurativo:

  • gli atti di conflitti armati
  • terrorismo
  • sabotaggio
  • azioni tumultuose
  • eventi relativi a:
  • energia nucleare
  • armi
  • sostanze radioattive
  • sostanze esplosive
  • sostanze chimiche
  • derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono, inoltre, esclusi i danni catastrofali direttamente indotti dall’azione umana (quali, ad esempio, l’incauta costruzione di un manufatto in zona franosa).

Inoltre, i danni causati a terzi dai beni assicurati a seguito dell’evento catastrofale non sono compresi nell’assicurazione.

Non sono assicurabili fabbricati non a norma.

 

FAC n. 2 – Ministero Imprese e del Made in Italy

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

FAC n. 3 – Ministero Imprese e del Made in Italy

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

 

Dalla Fac n. 2 sembrerebbe che in presenza di un abuso edilizio non è preclusa all’impresa la sottoscrizione di polizze catastrofali sui beni strumentali posseduti, collocati o meno all’interno del fabbricato irregolare. Il punto meriterebbe in chiarimento ufficiale.

 

Imprese obbligate

L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, incluse le microimprese, le PMI e le grandi imprese, indipendentemente quindi dalle dimensioni o dal settore di appartenenza.

 

FAC n. 3 – Ministero Imprese e del Made in Italy

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

 

Dalla risposta si evince che anche le società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo, avendo l’obbligo di iscrizione alla Sezione Speciale del registro delle imprese ed essendo classificabili come imprese, sono soggette all’obbligo assicurativo. Tuttavia, come si vedrà è del tutto improbabile che queste posseggano i beni strumentali soggetti all’obbligo assicurativo.

 

Soggetti esclusi

Dunque, sono esclusi i liberi professionisti individuali, le associazioni tra artisti e lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali laddove non iscritti al registro delle imprese.

Sono inoltre escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Tale fondo, la cui normativa relativa è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 515 e seguenti della Legge 234 del 2021), fornisce una copertura contro eventi come alluvioni, gelate e siccità che possono danneggiare gravemente i raccolti, offrendo un’alternativa alle assicurazioni contro calamità naturali commerciali.

 

I beni da assicurare

I contratti assicurativi devono coprire i danni alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Oggetto di copertura sono, pertanto, i danni alle seguenti immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché’ eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

 

 

FAC n. 8 – Ministero Imprese e del Made in Italy

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

I beni devono essere assicurati o dal proprietario ovvero in mancanza dall’utilizzatore a qualsivoglia titolo dei medesimi (affitto, leasing, comodato).

 

FAC n. 9 – Ministero Imprese e del Made in Italy

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

I n. 1), 2) e 3) della voce B-II, si riferiscono rispettivamente a:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali

L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse:

  • macchine
  • attrezzi
  • utensili
  • relativi ricambi
  • basamenti
  • altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato

Impianti e mezzi di:

  • sollevamento
  • pesa
  • imballaggio
  • trasporto non iscritti al P.R.A.

Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 

In considerazione di quanto precede è  da ritenersi che sia esclusa dall’obbligo assicurativo l’ordinaria dotazione strumentale della maggior parte dei professionisti (computer, stampanti, librerie, scrivanie, sedie, plotter, fotocopiatrici, etc.).

Andrebbe invece chiarito se le professioni mediche (dentisti, radiologi, etc.) che utilizzano strumentazione anche di notevole valore abbiamo o meno l’obbligo assicurativo. La tabella allegata al DM 31 dicembre 1988 al Gruppo XXI- servizi sanitari (ospedali, cliniche, sanatori, case di cura e istituti similari privati) prevede la voce “Attrezzatura specifica” coefficiente 12,5%; si tratta dell’unica voce ove poter collocare tutta l’attrezzatura sanitaria.

L’OIC16 classifica senza distinzione nella Voce Attrezzatura specifica e nella Voce  Impianti (quest’ultima assente nel Gruppo XXI) qualsivoglia bene strumentale utilizzato nell’attività, mentre computer e stampati sono relegati nella Voce “Altre”, certamente non ricompresa nell’obbligo assicurativo.

Sembrerebbe, dunque, che le professioni mediche esercitate in forma societaria debbano assicurare oltre all’immobile strumentale anche gli impianti e l’attrezzatura medica.

 

Fattori che influenzano la determinazione del premio assicurativo da pagare

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della:

  • ubicazione del rischio sul territorio e
  • vulnerabilità dei beni assicurati.

 

Ai fini della determinazione del premio, deve, tuttavia, tenersi conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi devono essere aggiornati periodicamente, tra l’altro, nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell’unità aziendale).

 

Scoperti

Il contratto assicurativo può prevedere uno scoperto, ossia un importo del danno indennizzabile che rimane, comunque, a carico dell’assicurato. In particolare:

  • per la fascia fino a 30.000.000 di euro di somma assicurata (riferita al totale complessivo delle ubicazioni assicurate) le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • per la fascia superiore a 30.000.000 di euro di somma assicurata (riferita al totale complessivo delle ubicazioni assicurate), ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

 

Limiti di indennizzo

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • per la fascia fino a 1.000.000 euro di somma assicurata si applica un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. Per questa fascia, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura;
  • per la fascia da 1.000.000 a 30.000.000 euro di somma assicurata si applica un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per la fascia superiore a 30.000.000 euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

 

 

 

Fasce

(somma assicurata)

Scoperto

(danno che resta a carico dell’impresa)

Limite di indennizzo
Fino a 1.000.000 euro Non superiore al 15% del danno indennizzabile Pari alla somma assicurata
Da 1.000.000 a 30.000.000 euro Non inferiore al 70% della somma assicurata
Oltre 30.000.000 euro + grandi imprese Negoziabile fra le parti Negoziabile fra le parti

 

Fermo quanto sopra, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. In sostanza, per i terreni, l’impresa di assicurazione, in caso di sinistro, si impegna a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile.

 

Solo sanzioni indirette

Non sono previste sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall’impresa. Tuttavia, la norma prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Non è stato chiaro, se nel momento in cui l’impresa in futuro intendesse accedere a sovvenzioni pubbliche sia sufficiente che al momento di presentazione della domanda abbia ottemperato all’obbligo assicurativo o se l’indagine dell’ente pubblico risalirà al 31 dicembre 2025 con la conseguenza di negare l’accesso all’agevolazione laddove la polizza sui beni sia stata stipulata successivamente a tale data.

 

Conclusioni

L’obbligo di stipula della polizza per i rischi catastrofali, per quanto sia riferibile anche alle STP, alle società tra avvocati, alle società di ingegneria, alle Srl che svolgono attività odontoiatra e alle società semplici esercenti lavoro autonomo, coinvolge marginalmente tale comparto dal momento che i beni strumentali ordinariamente utilizzati per l’esercizio della professione non sono contemplati tra i beni strumentali assicurabili (salvo professioni sanitarie e poche altre). Sono, invece, soggetti all’obbligo assicurativo i fabbricati nei quali viene svolta l’attività professionale compresi quelli utilizzati ad uso promiscuo, laddove ad esempio, la sede della STP sia fissata presso l’abitazione di uno dei soci e l’attività sia svolta al suo intero in locali dedicati. Va sottolineato che è assai improbabile che le società professionali in futuro possano fruire di sovvenzioni pubbliche, dunque in assenza di sanzione diretta è evidente che queste imprese malvolentieri sosteranno i costi annuali per l’assicurazione del fabbricato magari utilizzato in locazione.

 

 





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