L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, ha istituito un nuovo codice tributo per fruire del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e PMI innovative.
L’art. 2 della L. 162/2024 ha apportato infatti alcune novità alle agevolazioni fiscali e agli incentivi agli investimenti in favore delle start-up e delle PMI: nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite modello F24.
Per usufruire del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, i contribuenti interessati dovranno pertanto utilizzare il codice tributo “7076” – Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.
L’Agenzia ricorda che, per quanto riguarda le start-up innovative, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata introdotta dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012.
Per le PMI, invece, l’agevolazione è disposta dall’art. 4, c. 9-ter del D.L. 3/2015, con riferimento alle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente, oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che investano prevalentemente in questa tipologia d’imprese.
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