Dichiarazione IVA 2025 in scadenza il 30 aprile. Le sanzioni in caso di ritardo


La fine del mese di aprile porta con sé un’importante scadenza fiscale che riguarda i titolari di partita IVA.

Il termine da segnare in rosso sul calendario per il 2025 è mercoledì 30 aprile, l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA.

Chi è tenuto a presentarla e quali sanzioni si rischiano in caso di ritardo: le regole da seguire.

Dichiarazione IVA in scadenza il 30 aprile 2025

Tra le scadenze fiscali più importanti del mese di aprile troviamo la dichiarazione IVA annuale, il documento che riepiloga tutte le operazioni IVA (imponibili, esenti, non imponibili, ecc.) effettuate durante l’anno precedente. La dichiarazione IVA 2025, quindi, riguarda l’anno d’imposta 2024.

Sono tenuti alla presentazione, entro il termine ultimo del 30 aprile, tutti i titolari di partita IVA che nel corso del 2024 hanno svolto attività rilevanti ai fini IVA, salvo alcuni casi di esonero.

In particolare devono presentare la dichiarazione IVA:

  • imprese individuali, società e professionisti in contabilità semplificata o ordinaria;
  • soggetti in regime forfettario o dei minimi solo se nel 2024 sono passati a un regime IVA ordinario o misto;
  • enti non commerciali per le attività commerciali svolte;
  • società di capitali, enti e associazioni.

Il modello IVA 2025 deve essere presentato con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, scegliendo tra le seguenti possibilità:

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Dichiarazione IVA: le sanzioni dopo la scadenza del 30 aprile

Se non si dovesse rispettare la scadenza del 30 aprile, è possibile comunque attivarsi entro ed oltre i 90 giorni e presentare la dichiarazione IVA, detta tardiva, insieme alle sanzioni previste.

Nel dettaglio si distingue come segue:

  • Dichiarazione non inviata entro il 30 aprile e trasmessa successivamente entro 90 giorni: entro i tre mesi dalla scadenza fissata al 30 aprile, è possibile presentare la dichiarazione IVA tardiva, versando la sanzione amministrativa unica pari al 120 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione viene presentata tardivamente senza imposta dovuta, la sanzione fissa applicabile è pari a 250 euro che, applicando il ravvedimento operoso, si riduce a 1/10 (25 euro).
  • Dichiarazione non inviata entro il 30 aprile e trasmessa oltre i 90 giorni dalla scadenza: se il ritardo supera i 90 giorni, ma non va oltre i termini previsti per l’accertamento e prima che il contribuente abbia ricevuto formale comunicazione di accessi, ispezioni, verifiche o dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo, sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione del 25 per cento (prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), triplicata, quindi pari al 75 per cento. Qualora non siano dovute imposte, si applica una sanzione fissa di 250 euro.

Per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a imposta, se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre i 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, si applica una sanzione compresa tra 150 e 1.000 euro.

Infine si ricorda che in caso di dichiarazione infedele, ovvero se dalla dichiarazione risulti un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, o un’eccedenza detraibile/rimborsabile superiore al dovuto, si applica una sanzione del 70 per cento della maggiore imposta o del credito indebitamente utilizzato, con un minimo di 150 euro.



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