Pubblicate da Agea due istruzioni operative (IO 36 e IO 37 del 2025) che definiscono le modalità di sostegno riservate agli allevatori di bovini da carne di razze autoctone italiane e agli imprenditori del settore bovino da carne, così come stabilito, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DM) 19 dicembre 2024 n. 0670040 e n. 0670020.
Lo stanziamento da erogare nel 2025 ammonta, per la campagna 2024, a 10 milioni di euro. Tale sostegno ha finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e dagli interventi destinatari degli aiuti del secondo pilastro PAC gestititi dalle Regioni nell’ambito degli impegni dello sviluppo rurale collegati all’allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o di erosione genetica (SRA14), in quanto le razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda sono allevate negli ambienti rurali dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive e, pertanto, non si incorre nel rischio di sovracompensazione con le razze che accedono all’intervento SRA14 del PSP.
Concessione dell’aiuto
Possono accedere all’aiuto le imprese di allevamento di bovini di razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per UBA, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti in “de minimis”, che:
- risultano iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto e che non hanno cessato l’attività;
- hanno allevato bovini delle razze sopra menzionate iscritte nel relativo libro genealogico rilasciato dall’Associazione nazionale di razza alla data del 31 dicembre 2024. Il capo viene considerato una sola volta nell’anno 2024; ne consegue che, per l’individuazione del numero di capi presenti in un codice allevamento ASLL, si fa riferimento all’ultimo codice di allevamento in cui il capo è presente alla data del 31 dicembre 2024 come individuati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), estratti dalla BDN alla data del 05.05.2025, correttamente identificati e registrati in allevamento. Sono stati presi in considerazione tutti gli allevamenti di bovini aperti al 31/12/2024 e sono escluse tutte le attività zootecniche, come le stalle di sosta, i centri genetici, gli stabulari, ecc. dove gli animali sono tenuti per finalità differenti dall’allevamento.
Determinazione e richiesta dell’aiuto
L’aiuto viene concesso una tantum ed è determinato sulla base del numero di UBA detenuti alla data del 31 dicembre 2024. L’importo unitario per UBA ammissibile è fissato ad un livello massimo di 100 euro, che potrebbe essere rimodulato a seconda delle richieste pervenute.
Tramite il CAA mandatario, sarà possibile preparare la «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), di seguito riportate:
1) numero di capi di bovini di razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024 distinti per codice allevamento ASLL ai sensi dell’art. 1 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670040;
2) numero teorico di UBA ammessi all’aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all’impresa di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici alla data del 31 dicembre 2024, riportati nel precedente paragrafo.
La presentazione avverrà attraverso il portale Sian, a partire dal 15 maggio 2025 e fino al 9 giugno 2025.
Verifiche di ammissibilità ed erogazione degli aiuti
Dopo aver eseguito i controlli istruttori di ammissibilità, che prevedono la verifica della completezza delle informazioni, loro conformità ai requisiti nonché la determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente, l’Organismo pagatore AGEA predispone l’ultimo elenco di liquidazione, comunica alle aziende l’importo spettante stabilito e provvede ad una erogazione che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.
Il documento completo è disponibile QUI!
Il modello prevede uno stanziamento che ammonta, per la campagna 2024 da erogare nel 2025, a 4.500.000, 00 euro e presenta finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in quanto compensa i maggiori costi dell’allevamento dei bovini ed è destinato anche ai capi non destinati alla macellazione e, pertanto, non c’è rischio di sovracompensazione.
Concessione dell’aiuto
Possono accedere all’aiuto le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con “orientamento carne” che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale, che:
- risultano iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN alla data di apertura della presentazione della domanda e che non hanno cessato l’attività;
- hanno allevato i capi per almeno centottantaquattro (184) giorni maturati nell’anno 2024. Il capo viene considerato una sola volta nell’anno 2024 e viene conteggiato solamente nel codice di allevamento dove è stato presente per almeno 184 giorni.
- nel caso di rapporto di soccida, l’aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell’aiuto.
Determinazione e richiesta dell’aiuto
A ciascun beneficiario può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero dei capi detenuti nati e allevati in Italia per almeno 184 giorni nel 2024. L’importo unitario massimo ammissibile per capo è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro, che sarà rimodulato in caso di superamento delle disponibilità complessive.
Tramite il CAA mandatario, sarà possibile preparare la «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), di seguito riportate:
- numero di capi di bovini (Specie bovina) di razze iscritte ai Libri genealogici, ad orientamento “Carne o Misto” nati in Italia nel 2024 ed allevati per almeno centottanta quattro giorni (nell’anno 2024) in Italia estratti dalla BDN alla data del 05.05.2025, distinti per codice allevamento ASL quindi detenuti nell’allevamento individuato ed eventualmente presso allevamenti che fanno capo al medesimo proprietario o operatore per almeno 184 giorni durante l’anno 2024 (periodo compreso tra 01/01/2024 e 31/12/2024);
- situazione di soccida: i casi considerati sono due, ovvero quello in cui il soccidario viene autorizzato dal soccidante a ricevere il 100% dell’aiuto, oppure quello in cui al soccidario spetta il 25% dell’aiuto calcolato sul numero di capi ammissibili mentre al proprietario soccidante sarà riconosciuto il 75%.
- numero teorico totale dei capi ammessi all’aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all’impresa di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con “orientamento carne” che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale per almeno 184 giorni nel 2024, estratti dalla BDN alla data del 05.05.2025, riportati nel precedente paragrafo.
La presentazione avverrà attraverso il portale Sian, a partire dal 15 maggio 2025 e fino al 9 giugno 2025.
Verifiche di ammissibilità ed erogazione degli aiuti
Dopo aver eseguito i controlli istruttori di ammissibilità, che prevedono la verifica della completezza delle informazioni, loro conformità ai requisiti nonché la determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente, l’Organismo pagatore AGEA predispone l’ultimo elenco di liquidazione, comunica alle aziende l’importo spettante stabilito e provvede ad una erogazione che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.
Si sottolinea che, nel caso di soccida, verrà verificato che le dichiarazioni delle domande di aiuto presentate dal soccidante e dal soccidario siano coerenti, in caso di incoerenza si procederà con ulteriore verifica documentale, trattandosi di una potenziale falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Maggiori informazioni sono disponibili nell’Istruzione completa scaricabile QUI!
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