La scelta del Legislatore di prevedere per il comparto primario una tassazione ancorata al reddito fondiario deriva, in parte, dalla presa d’atto che tali attività soggiacciono a un duplice rischio: quello “ordinario” di impresa e quello connesso alla natura.
Ed è per questo che la scelta fatta dal Legislatore fiscale è stata quella di prevedere una tassazione di tali attività in ragione del “reddito medio ordinario dei terreni” prevedendo, in questo modo, una capacità contributiva “stabile” che ne rappresenta la media ritraibile.
Ovviamente, questo comporta che (come purtroppo ormai spesso accade) nel caso di eventi atmosferici che determinano la perdita di parte o dell’intero raccolto, l’imprenditore agricolo dichiarerà comunque il reddito fondiario che, per definizione, è “scisso” da un’effettiva percezione di una redditività.
Tali soggetti, per espressa previsione normativa, sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di procedere, nel termine del prossimo 31 marzo 2025, all’assicurazione contro i rischi catastrofali derivanti da eventi naturali che si dovessero manifestare.
Per tali soggetti, tuttavia, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021.
L’esclusione dall’obbligo di contrarre l’assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle imprese agricole deriva, infatti, dalla creazione, a mezzo della Legge di Bilancio per il 2022, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità e riservato alle imprese beneficiarie di contributi Pac.
Il rimando alla definizione civilistica di impresa agricola comporta che, nel caso la stessa sia dedita ad attività connesse, si dovrà prestare particolare attenzione al rispetto del parametro della prevalenza espressamente richiesto dal comma 3 dell’articolo 2135, cod. civ., per poter attivare la fictio iuris, a mezzo della quale è ammesso l’esercizio di attività che di per sé si considerano commerciali anche da parte di soggetti che, al contrario, svolgono esclusivamente attività agricole.
Ne deriva che, nella malaugurata ipotesi per cui l’imprenditore non rispetti (nell’esercizio di un’attività connessa) il parametro della prevalenza, sarà automaticamente passibile del regime sanzionatorio previsto, salvo che non abbia adempiuto di propria iniziativa a contrarre un’assicurazione.
Sempre in riferimento alla possibilità di eventi climatici avversi di rilevante portata, con l’articolo 1, comma 988, L. 234/2021 (c.d. Legge di bilancio per il 2022), il Legislatore, ha introdotto, proprio in riferimento a tali possibili eventi naturali, una norma specifica per il settore, ai sensi della quale “Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.
La norma derogatoria è azionabile esclusivamente nelle ipotesi in cui gli eventi siano riconosciuti quali eccezionali dalle Regioni interessate e dal Masaf.
La norma estende la deroga per un triennio, in ragione della particolarità del settore; si pensi alle piantagioni che, se colpite da eventi climatici che ne comportano l’estirpazione e il reimpianto, potranno entrare nuovamente in produzione sicuramente non in un lasso di tempo ristretto.
Per effetto del rimando al dato civilistico, la norma svolge i suoi effetti in tutti i casi in cui la norma rimanda all’articolo 2135, cod. civ., e quindi anche verso norme di carattere fiscale, ancor di più, per effetto delle modifiche apportate con il D.Lgs. 192/2024, per l’imposizione diretta.
Infatti, a mente dell’articolo 32, Tuir, come novellato: “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”.
Qualche dubbio può sussistere per alcune attività agricole che non sono ricomprese nel perimetro impositivo dell’articolo 32, Tuir, ma disciplinate dal successivo articolo 56-bis, Tuir, per le quali non vi è un rimando diretto all’articolo 2135, cod. civ..
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